Art. 7.
(Commissione tecnica consultiva per i medicinali omeopatici e i medicinali tradizionali di origine vegetale).

      1. Nell'ambito della Commissione permanente è istituita la Commissione tecnica consultiva per i medicinali omeopatici e i medicinali tradizionali di origine vegetale utilizzati per l'esercizio delle medicine di cui all'articolo 2, comma 5, la cui composizione e i cui compiti sono definiti con decreto del Ministro della salute.
      2. La Commissione tecnica di cui al presente articolo ha funzioni consultive per quanto riguarda la trattazione da parte degli organi competenti delle questioni relative ai medicinali di sua competenza ed esprime pareri al Ministro della salute sui provvedimenti relativi ai medesimi medicinali e riguardanti:

          a) la definizione dei requisiti di qualità, di sicurezza e di efficacia;

          b) il rilascio, ove previsto, dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

          c) il recepimento delle direttive emanate in materia dall'Unione europea;

          d) le modalità di esecuzione delle prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche atte ad accertare il possesso dei requisiti di qualità, di sicurezza e di efficacia definiti ai sensi della lettera a).

 

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      3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il parere obbligatorio della Commissione permanente, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento, nonché le ulteriori competenze della Commissione tecnica di cui al presente articolo, sulla base dei princìpi dettati dalla presente legge e in conformità alla normativa vigente in materia.